Art. 15.

      1. Restano comunque in vigore nel territorio della zona franca tutte le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o disciplinano altrimenti l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci a fini economici e valutari, di polizia sanitaria e fitopatologica per l'igiene e l'incolumità pubblica, repressione delle frodi in commercio e tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale.

 

Pag. 8